Associazione Antonio Albini


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Chi siamo ?

L’Associazione “Antonio Albini” è nata dall’amicizia fra un gruppo di adulti e famiglie segratesi, uniti dalla comune esigenza di diffondere ed approfondire la cultura cattolica in ogni aspetto della vita: educazione, lavoro, impegno sociale ecc.

L’Associazione è intitolata alla memoria di
Antonio Albini, che ha dedicato la sua vita all’impegno a favore della vita politica e culturale della città di Segrate.

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE ANTONIO ALBINI

Associazione di Volontariato

Art. 1 – Costituzione
1.1 – E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “ANTONIO ALBINI”, che in seguito sarà denominata l’associazione. L’associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
1.2 – I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
1.3 – La durata dell’associazione è illimitata.
1.4 – L’associazione ha sede in Segrate, Via Cristei, 26/c.
1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.


Art. 2 – Scopi
L’associazione, senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà sociale con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue i seguenti scopi:
· promozione e sviluppo della cultura in genere;
· proporsi come luogo d’incontro ed aggregazione culturale assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile con particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale.

Art. 3 – Finalità
L’associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende promuovere varie attività, in particolare:
· convegni, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi di aggiornamento rivolti ad operatori sociali.
· Raccolta di contributi e fondi per interventi a sostegno di enti e associazioni operanti nel campo del recupero sociale e umano di persone svantaggiate e non solo.
· Pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Al fine di svolgere le proprie attività. L’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 – Aderenti all’associazione
4.1 – Sono aderenti all’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.Ciascun aderente maggiore d’eta ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli oragni direttivi dell’associazione.
4.2 – Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3 – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
4.4 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.
4.4.1 - Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
4.4.2 – L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’associazione.
4.4.3 – Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione per dimissioni volontarie:
· per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
· per decesso;
· per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
· per persistente violazione degli obblighi statuari.
4.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
5.2 – Gli aderenti hanno il diritto:
· di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
· di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
· di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
· di usufruire di tutti i sevizi dell’associazione;
· di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 – Gli aderenti sono obbligati:
· a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
· a versare il contributo stabilito dall’Assemblea;
· a svolgere le attività preventivamente concordate;
· a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 6 – Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
· da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
· eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
· da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:
· contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’associazione;
· contributi privati;
· contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
· contributi di organismi internazionali;
· donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
· fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
· ogni altro provento; nei limiti di cui all’art. 5 della legge 266/91, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi sociali dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
· Assemblea degli aderenti;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente
Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea degli aderenti
8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.
8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
8.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
· l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
· l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente ;
· l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
· eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
· approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
· ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
· fissare l’ammontare del contributo a carico degli aderenti per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8.5 – L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
8.6 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
8.7 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.8 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell’art. 15.
8.9 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti posso essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.4 – Compete al Consiglio Direttivo
· compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente riservati alla competenza dell’assemblea;
· fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
· sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno di competenza;
· determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
· eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
· nominare il Segretario;
· accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
· deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
· ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
· assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 10 – Presidente
10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.
10.2 – Il Presidente:
· ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
· è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazione di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
· ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti L’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
· convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
· in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

Art. 12 – Bilancio
12.1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
12.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti dovuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
12.3 – Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’associazione
13.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevoli alla maggioranza dei presenti.
13. 2 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dell’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo l’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266 dell’11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 Dicembre 1997, n° 460 e alle loro eventuali variazioni.

Art. 15 – Norme di Funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.


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